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Tributi dei consorzi di bonifica. Vi spieghiamo l'arcano

CONSORZIO_BONIFICA.jpgArchiviate le feste con botti, tarallucci e vino, torniamo a parlare di cose serie, mettiamo sotto la lente le cartelle dei consorzi di bonifica che senza sosta continuano a turbare i sonni di proprietari di terre e altri immobili di ogni sorta. Parecchi lettori, dopo la famosa legge regionale della consigliera Pasqualina Straface, con la quale si assicurava che nulla si doveva da parte di proprietari di immobili extra-agricoli (abitazioni), già soggetti a tributi comunali (così specificava la legge Straface), ci hanno comunicato che continuano a ricevere richieste ed intimazioni di pagamento.

Ancora una volta ci siamo appellati a chi ne sa più di noi e così abbiamo potuto avere un’opinione che ci sembra abbastanza chiara della situazione. Intanto la nuova legge pare non abbia scalfito per niente il diritto dei consorzi a imporre i contributi di bonifica sugli immobili extra-agricoli ricadenti nelle aree urbane e quindi le richieste di pagamento continuano ad essere regolarmente inviate.

Ma andiamo per ordine. Gli immobili ex-agricoli che ricadono nei piani di classifica redatti nel 2018 sono soggetti al tributo di bonifica. Il piano di classifica infatti determina per siffatti immobili un particolare indice dal quale si desume il beneficio ricavato.

Per quel che ci riguarda da vicino, le località di Marina e Laghi di Sibari e altre zone del coriglianese, trovandosi nelle immediate vicinanze di collettori di raccolta di acque reflue e canali di bonifica sono inserite nel piano di classifica del consorzio dello Ionio cosentino, ora sciolto, e sono caratterizzate da particolari indici che consentono il calcolo del beneficio diretto ed immediato rispetto al quale si determina il corrispondente tributo consortile.

Questo é quanto.

Certamente i proprietari possono presentare ricorso alle corti di giustizia tributarie se ritengono di non ricevere alcun tipo di beneficio da parte del consorzio. A questo punto però è necessario documentare che quanto asserito sia vero, devono, quindi, accollarsi il cosiddetto “Onere della prova”, cioè è necessaria la perizia di un esperto che certifichi la richiesta comprovante l’assenza di qualsiasi beneficio. Nel caso che l’immobile in questione ricada al di fuori dell’area del Piano di Classifica, l’onere della prova è a carico dal Consorzio.

A questo punto ai proprietari riottosi non resta che chiedere la consulenza di un esperto (agronomo, ingegnere, geometra) per sapere se il proprio immobile ricade nei piani di classifica come spiegato in precedenza. Ci auguriamo di essere stati chiari ed esaustivi.

Se gli amministratori regionali sono convinti che gli immobili extra-agricoli, ricadenti nelle aree urbane, non devono essere gravati da quel tipo di tributo, possono, anzi devono, imporre ai commissari dei consorzi, che sono di nomina regionale, di rispettare la legge approvata che garantirebbe la non assoggettabilità di questi immobili ai tributi di bonifica. Lo stesso discorso può valere per le entità dei tributi applicati. Gli amministratori regionali sciogliendo i vecchi consorzi, ritenuti da loro stessi carrozzoni mangia-soldi, attraverso i piani di classifica potrebbero rivisitare l’intera imposizione tributaria, ma questo non lo faranno mai, quei “carrozzoni” sono da sempre bacini di raccolta di voti e di clientele a cui non possono rinunciare. Nevvero?

Antonio Michele Cavallaro

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