Quel che sta accadendo a Cassano nel cimitero è qualcosa di veramente assurdo. I problemi cimiteriali a Cassano non sono nati durante il commissariamento, chi lo dice mente sapendo di mentire. Tutte, dico TUTTE, le amministrazioni che si sono succedute almeno negli ultimi decenni (ma anche prima) hanno dovuto affrontare il problema. Negli ultimi anni la situazione si è aggravata e molte salme sono rimaste settimane e addirittura mesi senza essere sepolte. Ora si sta cercando di sopperire alle annose mancanze recuperando loculi la cui concessione risulterebbe scaduta, facendo incenerire i resti, facendo gravare sui parenti oneri non previsti, e assegnando ad altri i loculi rimasti così liberi.
Un dubbio nasce spontaneo: al momento dell’acquisto del loculo o meglio della sua concessione è stata specificata la durata della stessa? Pare che i familiari non si siano peritati di fare attenzione a questa parte importante del contratto sulla documentazione firmata al momento del triste evento della morte di un congiunto, ora si parla di 20 anni, di 30 o di 99. Da questa noterella importante dipende tutto l’iter amministrativo-burocratico col quale di devono confrontare i parenti dei defunti ai quali viene richiesto il pagamento di ulteriori cifre per mantenere la concessione o i costi per l’incenerimento dei poveri resti.
Poiché moltissimi non hanno conservato i documenti redatti al momento della sepoltura del proprio congiunto, un nostro amico, coinvolto anch’egli nel problema, ha presentato agli amministratori attuali del comune richiesta di accedere agli atti che dovevano essere redatti al momento della tumulazione.
Per chi volesse seguire l’esempio del nostro lettore, in coda pubblichiamo la domandina da far protocollare al municipio, ottenuta la risposta entro i tempi previsti dalla legge, si avranno poi le idee più chiare su quel che è avvenuto nei giorni del dolore ed agire, quindi, di conseguenza.
Abbiamo provveduto a cancellare per motivi di privacy i nomi delle persone coinvolte, chi lo desidera può prendere a modello la domandina, basta inserire i dati personali e quelli relativi al congiunto defunto.
Per maggiore chiarezza pubblichiamo di seguito il testo di alcuni articoli del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285. inerente il regolamento di polizia mortuaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239 e, in allegato, il modellino della richiesta da inviare alle autorità municipali.
Art. 50.
Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno
un custode.
Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di
se l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive
giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome,
cognome, paternita', eta', luogo di nascita del defunto, secondo
quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno,
il giorno e l'ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal
cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3) le generalita', come sopra, delle persone i cui cadaveri
vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri
nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal
cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione,
estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
Art. 87.
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in
sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere
del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a
concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata
praticata nella cassa metallica un’opportuna apertura al fine di
consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di
oltre venti anni, il periodo di rotazione di terreno puo' essere
abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Anche in questo caso il Ministro per la sanita', sentito il
Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare ulteriori
abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo
comma dell'art 83.
Antonio M.Cavallaro