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Cassano. QUANDO LA PEZZA E' PEGGIO DEL BUCO!

Municipio di CassanoAlcuni concittadini, da anni nostri lettori, ci hanno segnalato delle incongruenze nel “tourbillon” di deliberazioni della Giunta Comunale di Cassano Jonio, inviandoci la nota che segue con l’aggiunta delle copie degli atti citati nel testo:

“La Giunta Comunale del Comune di Cassano All’Ionio, con deliberazione N° 77 del 22/03/2022 - dichiarata immediatamente eseguibile, espressamente: “in considerazione dell’urgenza di provvedere” - ha approvato una proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Area Tecnica avente ad oggetto: “Decreto Dirigenziale della Regione Calabria del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n.12362 del 02/12/2021 in atti al prot.n.3371 del 01/02/2022”, con contestuale “Conferimento incarico legale per proposizione ricorso dinanzi al TAR Calabria.”, demandando inoltre al medesimo Responsabile “l'adozione di tutti gli atti consequenziali”.
In tale delibera veniva indicato quale atto da impugnare un provvedimento regionale acquisito al protocollo in data 01/02/2022, per cui il 28/03/2022 effettivamente sussisteva l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale “dinanzi al TAR Calabria” sarebbe andato a spirare il successivo 02/04/2022.
Senonché, entro il predetto prescritto termine per proporre ricorso al TAR, la Giunta Comunale del Comune di Cassano All’Ionio, con deliberazione N° 97 del 28/03/2022, inopinatamente deliberava una singolare “rettifica” della precedente deliberazione N° 77 del 22/03/2022, con la seguente motivazione: “Preso atto che per mero errore materiale veniva indicato come strumento giudiziale del quale avvalersi il ricorso al TAR Calabria anziché ricorrere allo strumento alternativo del ricorso al Presidente della Repubblica”.
Cosicché, la medesima Giunta disponeva “Di Approvare nuovamente la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 22 marzo 2022 come proposta dal Dirigente del Settore Area Tecnica avente ad oggetto: “Decreto Dirigenziale della Regione Calabria del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici n.12362 del 02/12/2021 in atti al prot.n.3371 del 01/02/2022” -Conferimento incarico legale per proposizione ricorso dinanzi al TAR Calabria”, dando atto che la deliberazione deve intendersi come autorizzativa per la presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica anziché al Tar Calabria.
Secondo noi c’è qualcosa che non va, voi siete in grado di capire e spiegare cosa è successo ove mai ci sia qualche incongruenza che ci sfugge? Grazie”

Noi, non siamo molto addentro alle “finezze” amministrative, comunque poiché ci sembrava a prima vista farraginoso il tutto, la curiosità ci ha spinto a sottoporre il tutto all’esame di un amico avvocato amministrativista del Foro di Roma che già in passato ci aveva dato una mano, il quale, non conoscendo la specifica questione, ha redatto una breve relazione di carattere generale ed ecco cosa ci ha risposto:
(Non trattandosi di un incarico ufficiale ma di un “consulto amichevole e gratuito” il nostro amico che ringraziamo, ha usato il condizionale).

“Se si fosse trattato di rito ordinario lo “strumento giudiziale del quale avvalersi”, ossia “il ricorso al TAR Calabria”, non potrebbe esser mai considerato un “mero errore materiale”, in quanto strumento tipico di tutela giurisdizionale.
Pertanto, è plausibile ipotizzare che quel “mero errore materiale” possa consistere nel fatto che l’oggetto del ricorso - provvedimento regionale con il quale “è stato revocato il finanziamento di euro 1.600.000,00, assegnato al comune di Cassano All’Ionio per la realizzazione di n. 20 alloggi a canone sostenibile (accordo di programma rep. n. 1926 del 29.10.2015) - ingiunzione di pagamento e accertamento dell’entrata;” - potrebbe essere riconducibile al c.d. “rito appalti” che prevede un termine ridotto per la proposizione del ricorso, ossia il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento da impugnare (01/02/2022).
In tal caso, però, alla data di adozione della deliberazione N° 77 del 22/03/2022, quel prescritto termine risultava essere irrimediabilmente ed infruttuosamente ampiamente decorso e fin dal 03/03/2022.
Ma, se così fosse, ossia se l’oggetto del ricorso fosse riconducibile al c.d. “rito appalti”, il preteso rimedio sarebbe addirittura peggiorativo rispetto al male eventualmente già fatto, in quanto il ricorso straordinario è inammissibile nel c.d. “rito appalti” ex art. 128 del codice del processo amministrativo.
Per logico corollario di tale ipotesi, è altrettanto plausibile ipotizzare che la Giunta Comunale del Comune di Cassano All’Ionio - che già potrebbe esser stata indotta in errore per l’adozione della deliberazione N° 77 del 22/03/2022 (se proposta tardivamente rispetto al termine del rito appalti) - con l’adozione della successiva deliberazione N° 97 del 28/03/2022 parrebbe esser stata indotta ad altro errore (postulando un’azione ab origine inammissibile rispetto al rito appalti), e che con tale “rettifica”, sarebbe eventualmente incorsa nell’ulteriore errore del dar luogo al conferimento dell’incarico ad un legale per un ricorso straordinario comunque presumibilmente inutile.”

Che dire? Beh, a noi, piccoli uomini della strada, ci pare solo di intuire che per delle "sviste" da parte di chi non dovrebbe averne, si vanno a spendere inutilmente soldarelli dei cittadini, perché - NON DIMENTICHIAMOCELO MAI - ogni centesimo che sindaco, giunta o consiglio comunale decidono di spendere SONO SOLDI DEI CONTRIBUENTI e non possono essere sprecati come a lor signori pare e aggrada. Non ravvedendo nulla di offensivo nei riguardi di alcuno, abbiamo pubblicato per intero quanto ci è pervenuto. Saremmo lieti se qualcuno dei nostri lettori, dotato di maggiore acribia in atti amministrativi, ci segnalasse eventuali errori rilevati sia nella domanda dei lettori che nella risposta del nostro consulente. Grazie. (La redazione)

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