La faccenda dell’edilizia popolare a Cassano é iniziata nel 2009 con un finanziamento di circa 1’600mila Euro da parte della Regione Calabria, sindaco l’avv. Gianluca Gallo. Vi fu un bando per captare l’interesse dei proprietari di case inutilizzate e si scelsero 20 abitazioni nel centro storico da comprare dai legittimi proprietari e successivamente renderle abitabili, questa era, almeno per quanto ci è stato riferito, l’idea iniziale.
Cosa buona, ottima diremmo noi.
I soldi erano pronti, di case disabitate ce n’erano a josa, bastava scegliere e iniziare l’iter. Solo la primissima parte del progetto riuscì a partire, cioè la messa a disposizione delle unità abitative da acquistare. Poi la sindacatura Gallo terminò e la cosa passò in mano alla nuova amministrazione guidata da Giovanni Papasso. Si arrivò alle fasi successive, i proprietari in municipio firmarono i patti d’opzione, con i quali si impegnavano a vendere al Comune le unità abitative selezionate e si stabilirono i valori degli immobili.
Intanto, il Comune si aggiudicava il finanziamento regionale e quei patti d’opzione sottoscritti con i proprietari degli immobili venivano superati da veri e propri atti di compravendita sottoscritti alla presenza del segretario comunale con l’impegno dell’ente di corrispondere alle parti alienanti il prezzo pattuito di vendita appena incassata la prima tranche del finanziamento. Veniva regolarmente espletata la gara d’appalto per le ristrutturazioni, l’impresa affidataria cominciò a lavorare. Intanto a Cassano si interrompeva la sindacatura Papasso, arrivavano i commissari prefettizi e giungevano le prime problematiche derivanti dal fatto che gli immobili non rispondevano alle caratteristiche di stabilità tecnica richieste dalla regione, il tecnico prescelto che avrebbe dovuto certificarne l’idoneità statica rinunciò all’incarico, forse perché molto probabilmente l’idoneità non c’era, e rischi non ne volle correre, comprensibile d’altronde. A questo punto è bene specificare che le abitazioni da riattare scelte a suo tempo non sono negli stessi stabili, cosa questa che comporta in effetti parecchie perplessità. Come si fa a rendere agibile e abitabile un appartamento che si trova al primo piano di un casamento che ha il piano superiore o quello inferiore fatiscente? E’ chiaro che bisognerebbe fare gli opportuni lavori di consolidamento anche nelle parti dello stabile non afferenti all’appartamento da ristrutturare e non di proprietà comunale. Comunque la regione che aveva già erogato una tranche del contributo blocca il tutto. I proprietari da una parte lamentavano il mancato pagamento di quanto pattuito, l’impresa che aveva già eseguito alcuni lavori pretendeva anch’essa il dovuto, ma il Comune nicchiava, sperando forse che la Regione ritornasse sulle sue decisioni. Dopo anni di questo tran-tran, il Comune ritornava sui suoi passi e cercava di mettere in dubbio la validità degli atti di vendita: invita gli ex proprietari a ritornare in possesso degli immobili e, addirittura, ad alcuni di loro, cerca di addebitare le spese per i lavori di ristrutturazione già avviati. Questo non avviene e da parte dei debitori cominciano le azioni legali.
(pare che proprio per questa pratica “spinosa”, sotto la triade commissariale un dirigente comunale incappò anche in un grave provvedimento disciplinare per alcune inadempienze, poi però caduto nel nulla con l’arrivo dei nuovi amministratori, ma questa è un’altra storia.)
Abbiamo cercato di spiegare ai lettori, nel modo più semplice possibile, quanto è accaduto, forse qualche passaggio non è proprio precisissimo ma in poche righe abbiamo fatto del nostro meglio per comprendere l’intricata matassa di fatti e fatterelli annessi e connessi, che, magari, andremo a tentare di districare successivamente. Bisogna tener conto che la vicenda va avanti da ben 13 anni circa e ancora non se ne vede la fine. Cercando di analizzare i fatti non si comprende per quali ragioni :
- non si è realizzato l’intervento di edilizia residenziale sociale approvato e finanziato con euro 1.600.000,00;
- non si è vigilato a monte sulle scelte progettuali e studiato con attenzione il bando ed i requisiti richiesti? Ci sono delle responsabilità degli uffici e degli assessori competenti o tutto è colpa del fato beffardo;
- il Comune di Cassano, dopo aver assunto degli impegni con i proprietari degli immobili e con la ditta, ha messo in atto qualsiasi tentativo per non pagare le controparti;
- il Comune di Cassano ha rinunciato al finanziamento;
- il Comune ha autorizzato un ricorso al TAR quando il termine era già scaduto e soprattutto quando ormai più volte già gli amministratori avevano espresso pubblicamente la volontà di rinunciare al finanziamento in quanto non in grado di assolvere alle specifiche richieste del bando;
- è scaduto il termine per il ricorso al Tar e non si è intervenuti prima;
- il Comune, “in correzione”, ha autorizzato “al volo” un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- il Comune non ha confermato il legale di fiducia avv. Callipo a cui i commissari avevano affidato l’incarico di difendere gli interessi dell’Ente (e che quindi conosce benissimo la pratica) ed affidato ora l’incarico ad un nuovo legale (avv. Cavalcanti);
- il Comune ha autorizzato il ricorso al Tribunale di Catanzaro;
Tanti interrogativi, alcuni dei quali trovano risposta fra le righe di quel che abbiamo riportato sopra, intanto, annotiamo che:
- La Giunta Comunale di Cassano All’Ionio, con deliberazione N° 102 del 31/03/2022 ha approvato una ennesima proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Area Tecnica per ricorso al Tribunale di Catanzaro avverso lo stesso decreto regionale di revoca finanziamento.
- In tale delibera si scorge un fatto nuovo rispetto alle precedenti, ossia che il “provvedimento di revoca, Decreto Dirigenziale n. 12362 del 2/12/2021, sarebbe stato comunicato mediante pec dapprima in data 7/12/2021 e successivamente in data 1/02/2022”.
- Dall’oggetto e dalla proposta di quest’ultima delibera pare evincersi come la questione di cui alle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 77 del 22 marzo 2022 e di quella successiva di “rettifica” per presunto “mero errore materiale” N° 97 del 28/03/2022 non fosse soggetta al c.d. “rito appalti”, ma al rito ordinario.
- L’indicazione di una comunicazione intervenuta mediante pec del 7/12/2021 lascia intendere che il ricorso straordinario di cui alla deliberazione di “rettifica” sarebbe ammissibile e nei termini (120 giorni dal 7/12/2021, per cui in scadenza il 6/4/2022).
Resta però il fatto che non si sarebbe trattato di “mero errore materiale”, ma di intervenuta decadenza rispetto al termine prescritto per proporre ricorso al TAR (60 giorni dal 7/12/2021).
Ultimissima notizia: pare che la regione abbia definitivamente decretato la revoca del contributo iniziale di 1’600mila Euro circa e la restituzione immediata dei circa 550mila Euro che il comune aveva già ricevuto.
Ponendoci queste due ultime domandine, concludiamo questa seconda puntata sull’edilizia popolare di Cassano:
- Per quale ragione il Comune è incorso nella decadenza del ricorso al TAR, per “insipienza” o per “scelta strategica”?
- Le eventuali conseguenze di natura disciplinare o politica chiariranno l’arcano?
Grazie per averci seguito fin quì e visto che oggi ci sarà Consiglio comunale e fra l’altro, (come già precedentemente accennato) scade il termine per la presentazione del ricorso straordinario, si preannuncia una terza puntata ricca di sorprese e “suggestioni”* di cui trasudano le decisioni e gli organismi amministrativi di questo “paese delle meraviglie”.
Antonio M. Cavallaro
*dal web - Suggestione: Fenomeno psicologico per cui un convincimento, un'idea, un'aspirazione si impongono alla coscienza per azione diretta o indiretta di un'altra personalità o comunque in virtù di una forza esterna cui non si riesce a opporre una resistenza valida.