Riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione:
"Gentili concittadine/i, nonostante non abbiamo ‘I nostri legali’ o “Sigg. Prefetti” che si cimentano per noi sulla materia, con l’aiuto della logica, abbiamo ricostruito ‘I fatti’ che riguardano la problematica della ricandidabilità dell'attuale Sindaco.
A meno d'intervenuti deroghe o cambiamenti legislativi in materia, al momento la cosa sembra impossibile.
Anche se a nostro parere, il miglior Candidato come avversario è lui e ne è consapevole: la sua speranza non resta che una legge nazionale.
E su questo ci inchineremo.
La nostra preoccupazione è per la gente che sino al momento delle elezioni dovrà ‘sorridere e divertirsi’ pagando un prezzo altissimo.
Ma la musica e le canzoni finiranno perché siamo convinti che nemmeno a Palagiano puo’ essere ‘sempre festa’.
Quando il popolo si sveglierà, si renderà conto che un cantastorie bravo gli ha raccontato tante chiacchiere.
𝐄𝐜𝐜𝐨𝐢𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 :
• In data 25/05/2012 nel Comune di Cassano All'Ionio si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐗.
• A seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Comunali in data 30/11/2015 il Consiglio Comunale viene sciolto. Durata del Consiglio 3 anni e 6 mesi.
• In data 05/06/2016 si rinnova il Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐗.
• In data 24/11/2017 il Consiglio Comunale viene sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Durata del Consiglio 1 anno e 5 mesi.
• · In data 10/11/2019 si rinnova il Consiglio Comunale e risulta eletto 𝐢𝐥𝐬𝐢𝐠𝐧𝐨𝐫𝐗.
• La “legislatura” è in corso.
𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐝𝐢𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨:
Art. 51 del d.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 : “ Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati “
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 35 del 2022)
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
(comma .così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera ba), della legge n. 35 del 2022
𝐆𝐢𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚
𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞𝐒𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞𝐈𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 – 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚𝐝𝐞𝐥𝟐𝟔𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨𝟐𝟎𝟏𝟓, 𝐧. 𝟔𝟏𝟐𝟖. 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐚 :
“ Il divieto di immediata rieleggibilità alla carica di sindaco per chi abbia ricoperto per due mandati questa carica opera anche nel caso in cui in uno dei due mandati consecutivi il Comune sia stato gestito da un Commissario. Ciò in quanto la norma (salvo l’esplicita eccezione introdotta dal terzo comma) procinto dalla consecutività dell’effettivo espletamento delle funzioni di sindaco, ma ha riguardo solamente alla successione dei mandati.”
In occasione delle elezioni del 10/11/2019 , il signor X ha posto la sua candidatura alla carica di Sindaco.
Trattandosi, in caso di elezione, di un terzo mandato consecutivo, si è posto il problema della sua candidabilità in quanto il 2° comma dell’art. 51 prescrive testualmente : “ Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche “.
Ed in effetti il sig. X ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco sicchè, in astratto, poteva configurarsi la sua incandidabilità. I dubbi sono stati fugati dalla corretta interpretazione del 3 comma del richiamato art. 51 e, pertanto, il sig. X ben poteva porre la sua candidatura alla carica di sindaco per la terza volta consecutiva. Infatti la candidatura del sig. X , pur configurandosi come terzo mandato consecutivo era da ritenersi legittima in quanto uno dei due mandati, di durata inferiore a due anni, si era concluso prima della scadenza “per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”
Ora, in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale , l’eventuale candidatura del signor X alla carica di Sindaco non potrebbe legittimamente essere riproposta. Infatti, l’eventuale elezione del signor X alla carica di Sindaco,𝐬𝐢𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨 che farebbe seguito ad un terzo, reso legittimo dalle considerazioni sopra esposte. In astratto, la candidatura del Sig, X per un quarto mandato consecutivo potrebbe essere riproposta solo se due dei tre mandati precedenti rientrassero nella fattispecie del richiamato 3° comma .
Ma non è così perché solo il secondo mandato è riconducibile alla predetta fattispecie, mentre il primo mandato rientra nel novero di quelli computabili ai fini del calcolo della successione per l’accertamento della incandidabilità (Cassazione I Civile – Sentenza n. 6128/2015).
Tanto premesso, appare di tutta evidenza che il signor X non potrà riproporre la sua candidatura alla carica di Sindaco stante la nitida prescrizione del più volte richiamato art.51.
Perché noi, non crediamo agli asini che volano, anche se a dirlo è uno bravo!
𝑭𝒊𝒓𝒎𝒂𝒕𝒐
“𝒈𝒍𝒊𝒊𝒏𝒗𝒊𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊” 𝒅𝒊𝒄𝒖𝒊𝒔𝒊𝒑𝒂𝒓𝒍𝒂𝒑𝒆𝒓𝒐𝒓𝒆!