Il Municipio di Cassano All’Ionio si è dotato del Regolamento che disciplina la concessione del Patrocinio dell’ente. Il regolamento che disciplina la concessione del Patrocinio Comunale è stato approvato dalla terna di Commissari Straordinari, composta da Mario Muccio, Roberto Pacchiarotti e Rita Guida (nella foto) ed è stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita sezione “Regolamenti” del sito istituzionale. Nell’atto deliberativo commissariale, tra l’altro si legge che l’istituto del Patrocinio è un’attestazione di riconoscimento morale, un apprezzamento, un’adesione a specifiche proposte ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, turistiche, economiche e celebrative. Il Patrocinio è dunque una sorta di certificazione del valore dell’iniziativa e della sua importanza per l’amministrazione comunale. Nel Regolamento sono chiariti tutti i soggetti che possono chiedere il Patrocinio Comunale e quali sono le responsabilità sia di chi lo chiede che del Comune. Il Patrocinio Comunale può essere concesso a manifestazioni e progetti a carattere storico e o sulle tradizioni locali, sociale e sanitario, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e umanitario; ma anche convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività storiche, tradizioni locali, sociali e sanitario, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche e del tempo libero, economiche, ambientali, informative e umanitarie. Il Regolamento chiarisce anche che il Patrocinio non costituisce esonero o esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi; non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell’Ente; che non è prevista l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa patrocinata, compresa la stampa di materiali informativi. Non è concesso a soggetti che svolgono attività di lucro, a iniziative che costituiscono pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; o a eventi e iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici, sindacati, da organizzazioni o associazioni, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
Lì, 16.01.2018 Il Capo Ufficio Stampa – Mimmo Petro