Diversi proprietari d’immobili a Marina e Laghi di Sibari ci hanno chiamato per chiedere informazioni inerenti inviti al pagamento di contributi consortili di bonifica da parte del Consorzio di Bonifica di Trebisacce ricevuti nelle ultime settimane . L’invito al pagamento si riferisce ai tributi relativi a tre annualità 2018,2019,2020
Tali richieste di pagamento hanno creato un serio allarme tra i proprietari già assoggettati ad una imposta Comunale IMU che è di livello elevato in quanto la rendita catastale rivalutata è addirittura in taluni casi al di sopra del valore di mercato traducendosi così in una imposta iniqua alla quale non si pone rimedio.
Abbiamo chiesto giorni fa un parere ad un nostro consulente, amico romano di lunga e consolidata esperienza in problematiche consortili, e solo ieri ci ha fornito le seguenti delucidazioni, che sottoponiamo all’attenzione di tutti gli interessati.
“Il documento pervenuto ai titolari di immobili, qualificato come invito al pagamento, si presenta a prima vista del tutto legittimo. Si può discutere sulla completezza della motivazione e dell’iter logico giuridico seguito per la determinazione del carico tributario, ma ora ci interessa appurare se la pretesa tributaria, nel merito, è legittima oppure è in contrasto con le norme che disciplinano l’applicazione dei contributi consortili nei cosiddetti comprensori di bonifica.
Come è noto, i Contributi di bonifica si reggono sul presupposto che gli interventi di bonifica siano in grado di recare agli immobili un beneficio diretto, quantificabile.,
Perché il beneficio sussista è necessario che l’immobile, sia agricolo che exra-agricolo, ricada nel perimetro di contribuenza e sia stato adottato il piano di Classifica. L’invito al pagamento del Consorzio di Bonifica fa espresso riferimento al piano di Classifica e quindi è da ritenersi, salvo prova contraria, che gli immobili di marina di Sibari e dei Laghi di Sibari siano ricompresi nel piano di Classifica e sia stato determinato l’indice con il quale in concreto si determina il “Quantum” da versare:
Infatti , come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta per i fondi ricompresi nell’area di intervento.
Il Piano di Classifica risulta approvato nel 2017 di qui la pretesa riferita ad annualità post 2017.
Resterebbe da affrontare un ultimo problema : se possa essere sostenuta l’estraneità dei fabbricati urbani alla normativa sulla bonifica.
Sul tema è intervenuta autorevolmente la Corte di Cassazione che così si è espressa a fronte di chi sosteneva che l’unico beneficio della bonifica riguarda i terreni e non gli immobili urbani :
“La giurisprudenza di queste S.U. - confortata anche da autorevole dottrina - è infatti costante nel ritenere che la natura agricola od extra-agricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell'imposizione. «Invero la contraria opinione si basa su fragili basi testuali e su una concezione della bonifica intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli, che è sicuramente da ripudiare (cfr. Corte cost. 24 febbraio 1992 n. 66), perché non è possibile - nell'assetto del territorio del comprensorio di bonifica - distinguere gli immobili a cui fa cenno l'art. 10 del r.d. del 1933 n. 215, a seconda che essi abbiano destinazione agricola o meno, quasi che un argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a difendere dall'eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che (originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione industriale o civile, in ragione di noti fenomeni socio-economici, attinenti alle modifiche degli insediamenti delle popolazioni. L'equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica – se veramente esiste - non dipende affatto dal carattere agrario del fondo, purché esso sia appartenente al comprensorio, ma da altri elementi, che sono quelli che la giurisprudenza e la maggioranza della dottrina hanno sempre ritenuto necessari» (così, esattamente, in motivazione, Cass. S.U.14 ottobre 1996 n. 8960. Nello stesso senso, per l'irrilevanza della destinazione agricola o extra-agricola del bene Cass. 4 maggio 1996 n.4144; Cass. S.U. 8 luglio 1993 n. 7511; Cass. 9 ottobre 1992 n. 11018; Cass. S.U. 11 gennaio 1979 n. 183).”
In ogni caso prima di esprimere giudizi definitivi, che in materia di diritto sono talvolta abbastanza opinabili attesa la complessità delle fattispecie oggetto di esame, occorrerebbe prendere visione sia della perimetrazione del comprensorio di bonifica che del cosiddetto Piano di Classifica ed accertare in concreto l’esatta inclusione sia di Marina che dei Laghi negli elaborati di cui si discute.
I rimedi prospettabili
Non pare opportuno impugnare nel merito la pretesa del Consorzio che ben difficilmente in sede di mediazione potrebbe accettare la richiesta di annullamento in autotutela. Il giudizio in Commissione sul merito avrebbe sicuramente esito negativo. Non si discute di altri vizi dell’atto che potrebbero essere, in via teorica, eccepiti.
In concreto una strada percorribile è una iniziativa dell’Amministrazione Comunale che potrebbe invitare il Consorzio a modificare il Piano di Classifica escludendo gli immobili urbani di Marina e dei Laghi. I tempi potrebbero essere non molto lunghi.
Penso che a suo tempo il Piano di classifica sia passato inosservato e che nessuna modifica sia stata proposta in sede locale.
Infine, un intervento legislativo sulla legge regionale in materia di bonifica per escludere in generale gli immobili urbani dal Contributo può essere percorribile una volta accertato che l’esclusione sic et simpliciter non contrasti con le norme di rango superiore.”
Il nostro amico è stato prodigo di suggerimenti e riteniamo che sia percorribile l’iter da lui indicato riguardante il coinvolgimento del nostro comune, pari pari, lo giriamo a chi gestisce la cosa pubblica.
Voi, cari lettori che ci seguite con attenzione da tanti anni, che ne pensate, il suggerimento sarà ascoltato? Avete qualche dubbio? Anch’io.
Antonio Michele Cavallaro