Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dall’ex-sindaco Papasso e da alcuni membri del disciolto Consiglio comunale di Cassano Ionio per infiltrazioni mafiose.
Com’è noto su richiesta del Ministro degli interni e della Presidenza del consiglio dei ministri, il presidente della Repubblica ha firmato, a suo tempo, il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Cassano, com’era loro diritto, sindaco e consiglieri hanno presentato ricorso perché venga annullata la sospensiva dello scorso mese di Novembre.
Il TAR, non ha accolto in prima istanza la richiesta di sospensiva del Decreto, ha deciso altrimenti e, ravvisando che: “…nel bilanciamento con l’interesse pubblico, le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”, ne discuterà in una pubblica udienza fissata per il 21 Novembre prossimo; c’è da rilevare che, per poter procedere con un giudizio approfondito e definitivo, il tribunale ha chiesto al Ministero degli Interni di avere, nel tempo perentorio di due mesi, tutti gli atti che hanno determinato la decisione di scioglimento.
In tutto ciò ravvisiamo la serietà con cui il TAR del Lazio ha preso in carico il ricorso, d’altronde non ci si poteva aspettare nulla di diverso: la documentazione presentata dagli avvocati Vittorio Cavalcanti , Antonio Senatore e Franco Gaetano Scoca, difensori e rappresentanti dei ricorrenti (Gianni Papasso, Filena Alfano, Antonio Clausi, Elisa Fasanella, Francesco Giardini, Giuseppe Graziadio, Felicia Laurito, Antonio Lonigro, Antonio Martucci, Lino Notaristefano, Gaetano Scarano e gli ex assessori Ercole Cimbalo, Rossella Iuele, Alessandra Oriolo ed Angela Salmena) non poteva che contenere solo le ragioni contrarie al Decreto di scioglimento, quindi, è ovvio che magistrati coscienti e certamente imparziali, debbano avere contezza delle motivazioni e degli atti “integrali” che hanno portato ad una decisione così drastica.
Nulla di eccezionale, quindi, o di trionfalistico, come si vorrebbe far pensare nel comunicato diffuso dai ricorrenti, che pubblichiamo in coda alla presente nota, ma un giusta e corretta procedura di chi è preposto a esprimere giudizi pesanti e definitivi. I cittadini di Cassano, ancora una volta chiamati in causa, NON HANNO NULLA DA SPARTIRE COI RICORRENTI; per i loro atti, nel bene e nel male, rispondono solo questi ultimi, se alcuni di loro hanno agito con dabbenaggine, trascinati magari dall’entusiasmo o dalla fiducia malriposta devono fare i conti con se stessi, gli si possono al massimo concedere le attenuanti generiche.
Antonio Michele Cavallaro
COMUNICATO STAMPA diffuso dal sig. GIOVANNI PAPASSO (nella foto d'archivio)
Il Tar del Lazio, Sezione prima, con ordinanza del 1 marzo, si è pronunciato sul ricorso proposto dal Sindaco e da numerosi consiglieri del Comune di Cassano all’Ionio per l’annullamento del decreto di scioglimento degli organi istituzionali.-
Il Sindaco ed i consiglieri, difesi dagli Avvocati Franco Gaetano Scoca, Vittorio Cavalcanti ed Antonio Senatore, avevano, infatti, chiesto in via d’urgenza l’emissione di provvedimenti cautelari e provvisori; il TAR del Lazio, richiamando una specifica disposizione del codice del processo amministrativo (art.55 comma 10) ha considerato che, nel bilanciamento con l’interesse pubblico, le esigenze dei ricorrenti fossero “apprezzabili favorevolmente” e “tutelabili adeguatamente” con la sollecita definizione del giudizio nel merito.-
Ha, perciò, fissato l’udienza del 21 novembre 2018, ordinando all’Amministrazione dell’Interno di depositare i documenti ritenuti utili per una valutazione complessiva della vicenda.-
L’andamento del processo ed il contenuto dell’ordinanza stanno a rappresentare il rigoroso esame da parte del Giudice Amministrativo delle ragioni poste a fondamento del ricorso e la sensibile attenzione all’esigenza di una sollecita definizione del giudizio.-
Lo scioglimento di un comune per infiltrazioni della criminalità organizzata colpisce, prima ancora che gli amministratori, l’intera collettività dei cittadini che in quel territorio vivono e svolgono quotidianamente le loro attività di lavoro.-
Quando, poi, si consideri che un provvedimento dissolutorio, di così rilevante importanza anche per l’incidenza sull’assetto democratico, si realizza al termine di un procedimento in cui manca totalmente qualsiasi pur minimo momento di contraddittorio, diventa indispensabile per la ricostituzione della verità l’intervento sollecito del Giudice.-
Il Sindaco ed i consiglieri che hanno proposto ricorso mantengono saldo il loro rispetto per le istituzioni democratiche ed attendono l’esito del giudizio con la serenità di chi sa di avere agito nel rigoroso rispetto delle regole e di avere avversato ogni forma di condizionamento dell’attività dell’Ente.-